venti anni agresti

Modelli 231/01

La responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/01

Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di diversi illeciti penali il patrimonio degli enti e, di riflesso, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore della legge in oggetto, non subivano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi da amministratori e/o dipendenti, con vantaggio della società.

L’applicazione diretta agli enti di pesanti sanzioni pecuniarie e interdittive incide ora direttamente sugli interessi economici dei soci; questi potrebbero anche esperire azione di responsabilità nei confronti degli amministratori inerti che, non avendo adottato il Modello 231, abbiano impedito all’ente di beneficiare del meccanismo di “esonero”.

La normativa in esame è stata nel corso del tempo innovata con l’introduzione e l’ampliamento di figure di reato: ad esempio, con il D.Lgs. 121/2011, in attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE, sono stati aggiunti i reati ambientali; ancora più di recente, con la L. 186/2014, al novero dei reati presupposto per la responsabilità penale delle persone giuridiche si è aggiunto il reato di autoriciclaggio.

Da ultimo, si segnala l’entrata in vigore a dicembre 2019 delle modifiche al regime del diritto penale fiscale, tra cui l’inserimento nel D.Lgs. n. 231/2001 dell’art. 25-quinquiesdecies, rubricato “Reati tributari”, che estende la responsabilità da reato degli enti alla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000), alla dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), all’emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8), all’occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10) e alla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11).

L’adeguamento a quanto previsto dal D.Lgs. 231/01 è di fondamentale importanza per le imprese di qualunque dimensione e genere. La commissione di un illecito può infatti riguardare le grandi aziende, le PMI, ma anche le microaziende.

Le pesanti sanzioni previste, anche accessorie (es. sospensione o revoca di licenza, accreditamento, ecc.), possono avere effetti devastanti e irreversibili per le aziende di ogni dimensione.

Va precisato che la nuova responsabilità sorge soltanto in caso di commissione di determinati tipi di reato da parte di soggetti legati a vario titolo all’ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell’interesse o a vantaggio di esso. Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l’ente, ma anche nell’ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell’interesse dell’ente.

L’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 contempla tuttavia una forma di esonero da responsabilità dell’ente se si dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato e attuato efficacemente Modelli 231 idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.

Il sistema prevede l’istituzione di un organo di controllo interno all’ente (c.d. Organismo di Vigilanza – ODV) con il compito di vigilare sull’efficacia reale del Modello 231.

L’esonero dalle responsabilità dell’ente è legato ad un giudizio d’idoneità del sistema interno di organizzazione e controlli, che il giudice penale compie nel procedimento penale a carico dell’autore materiale del fatto illecito. Dunque, la formulazione dei Modelli 231 e l’organizzazione dell’attività dell’organo di controllo devono avere come obiettivo l’esito positivo di tale giudizio d’idoneità.

È importante ricordare che la legge prevede l’adozione del Modello 231 come facoltà e non come obbligo. La mancata adozione non è soggetta, pertanto, ad alcuna sanzione, ma espone l’ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti.

Di fatto, l’adozione del Modello 231 diviene quindi obbligatoria se si vuole beneficiare dell’esimente.

Perchè adottare un Modello 231

Come detto, la normativa in esame non prevede alcun obbligo per le persone giuridiche “private”. Alcuni casi di obbligo di conformità però esistono ed, attualmente, derivano da requisiti emessi dalla Borsa Italiana e da alcune Regioni.

Ad esempio, hanno l’obbligo di conformità ai requisiti del D.lgs 231/01 le Società Quotate nella Borsa Italiana nel segmento STAR e gli Enti accreditati dalla Regione Lombardia per la filiera formazione – lavoro.

A livello Istituzionale Nazionale, lo Stato Italiano ha emesso il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (D.P.C.M. 28 novembre 2000). A tale Codice di Comportamento è opportuno fare riferimento nel caso l’Azienda abbia relazioni importanti con la Pubblica Amministrazione in caso di gare di appalto, subappalti, concessioni, autorizzazioni, finanziamenti o contributi.

Per quanto riguarda invece il settore privato sono sempre più numerosi i casi di aziende quotate, anche non necessariamente nel segmento STAR, che si adeguano spontaneamente al DLgs 231/01 per tutelare l’Azienda dai rischi e che richiedono ai propri fornitori l’adeguamento al DLgs 231/01 come requisito di qualificazione nel loro albo fornitori (Enel, ENI). Analogo comportamento è stato seguito anche da alcuni Ospedali e Cliniche Private convenzionate.

Il servizio reso da Agresti Studio Legale

Progettazione, Sviluppo e Assistenza all’implementazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001.

Progettazione del servizio

Ai fini della progettazione del servizio e della determinazione dei relativi costi, le aziende destinatarie del servizio sono suddivise in tre categorie basate sui seguenti criteri:

  • Struttura a bassa complessità: 0-10 addetti;
  • Struttura a media complessità: da 11 a 50 addetti;
  • Struttura ad alta complessità: oltre 50 addetti.

Fasi di erogazione del servizio

1) Somministrazione del questionario di valutazione iniziale della complessità della struttura

Agli enti interessati sarà inviato un questionario iniziale di valutazione della complessità della struttura, al fine di redigere un proposta di contratto personalizzata.

2) Raccolta e analisi di tutta la documentazione esistente (organigrammi, ordini di servizio, procedure operative esistenti, deleghe e procure, regolamenti, sistema disciplinare, regolamento di spesa, certificazioni, contrattualistica, ecc.).

3) Identificazione delle attività a rischio, con mappatura delle aree interessate al rischio di commissione di reato.

4) Costruzione e adozione del Modello 231 suddiviso in:

a) Codice Etico: documento nel quale sono definiti diritti e doveri morali strettamente legati a norme di comportamento che devono essere rispettate da tutti coloro i quali operano con e per l’impresa, e descrive le responsabilità etico-sociali di ogni componente dell’organizzazione, che deve mettere in atto azioni sistematiche e non eludibili.

b) Parte Generale: contiene la descrizione delle tematiche generali relative al modello.

c) Parte Speciale: descrive in modo specifico procedure, processi e strumenti operativi che l’azienda mette in atto per eliminare il rischio di commissione di reato, con rimando ad elaborati specifici quali: – Sistema di deleghe e poteri; – Protocolli / Procedure per la corretta conduzione delle attività a rischio; – Regolamento di funzionamento e descrizione dell’Organo di Vigilanza; – Sistema disciplinare; – Piano di formazione e comunicazione.

L’Organismo di Vigilanza

Il D.Lgs. 231/01 richiede, ai fini dell’esonero dalla responsabilità amministrativa dell’ente, l’istituzione di un organo di controllo interno all’ente con il compito di vigilare sull’efficacia reale del Modello 231.

Tale organo è definito “Organismo di Vigilanza”, abbreviato O.D.V.

Le attività che tale ODV deve assolvere sono:

1. vigilare sull’effettività del Modello;

2. verificare l’adeguatezza del Modello;

3. analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;

4. curare l’aggiornamento, ove necessario, del Modello, attraverso la presentazione di proposte di adeguamento del Modello agli organi aziendali competenti e lo svolgimento di follow-up per accertare l’attuazione e l’effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.