venti anni agresti

Civile – Privilegio generale mobiliare ex art. 2751 bis n. 2 c.c. – Limiti – Retribuzioni dovute per gli ultimi due anni di prestazione – Modalità di calcolo – Compensi avvocato. Rassegna Giurisprudenza.

12 Dicembre 2012 Categoria:

Cassazione civile  sez. I 13 maggio 2011 n. 10658, Giust. civ. Mass. 2011, 5, 749

In tema di privilegio generale sui beni mobili, dovuto sui compensi per le prestazioni professionali rese dall’avvocato, il limite temporale stabilito dall’art. 2751 bis n. 2 c.c. che riconosce detto privilegio ai crediti sulle retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d’opera intellettuale per gli ultimi due anni di prestazione va inteso nel senso che, mentre per gli onorari si tiene conto del momento in cui la prestazione professionale, unitariamente considerata, è stata portata a termine, sebbene alcune attività siano state svolte in epoca anteriore al biennio, purché risultino tra loro collegate, in quanto espressione del medesimo incarico, per i diritti, che maturano con il compimento delle singole prestazioni, la liquidazione va fatta in base alla tariffa vigente a quel momento, poiché per essi deve tenersi conto soltanto di quelle poste in essere nel periodo in questione.

In senso conforme cfr. Cass. 30 dicembre 2005 n. 28876.

Cassazione civile  sez. I 01 aprile 2009 n. 7964, Guida al diritto 2009, 22, 66 (s.m.)

Ai fini dell’applicazione dell’art. 2751 bis, n. 2, c.c. – a norma del quale hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore di opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni della prestazione, la norma va interpretata nel senso che le prestazioni del professionista vanno valutate unitariamente, con riferimento al momento in cui sono richiesti o devono essere determinati gli onorari, ancorché si riferiscano ad attività svolte oltre il biennio.

Cassazione civile  sez. I 27 febbraio 2001 n. 2838 Giust. civ. Mass. 2001, 332,  Giust. civ. 2001, I,2120,  Foro it. 2001, I,2238,  Fallimento 2001, 1112 (nota di: NAPOLEONI),  Studium Juris 2001, 1080

L’art. 2751 bis, n. 2, c.c. (a norma del quale hanno privilegio sui mobili i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d’opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni della prestazione) va interpretato nel senso che le prestazioni del professionista vanno valutate unitariamente, con riferimento al momento in cui sono richiesti o devono essere determinati gli onorari, ancorché si riferiscano ad attività svolte oltre il biennio.

Conforme Cass. civile   sez. I   03 settembre 2009   n. 19125 Giust. civ. Mass. 2009, fasc 9 pag. 1273

Cassazione civile  sez. I 28 gennaio 1999 n. 748, Foro it. 2000, I,1413

 Ai fini dell’applicazione dell’art. 2751 bis n. 2 c.c. – a norma del quale hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore di opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni della prestazione – quando il credito riguarda il compenso dell’avvocato, il biennio va computato a ritroso dal compimento delle singole prestazioni e non dal momento in cui sono chiesti o devono essere determinati gli onorari.

Cassazione civile  sez. I aprile 2007 n. 8351 Giust. civ. 2008, 12, 2971

Nel rapporto tra avvocato e cliente non vi è necessaria coincidenza temporale tra lo svolgimento dell’attività professionale e la liquidità ed esigibilità degli onorari per essa spettanti; pertanto, ai fini del privilegio generale sui mobili, che assiste il relativo credito a norma dell’art. 2751-bis, comma 2, c.c., l’ultimo biennio, cui ha riguardo lo stesso art. 2751-bis, è quello di maturazione del detto credito e non quello nel quale le prestazioni professionali sono state materialmente svolte.

Note giurisprudenziali Giust. civ. 2008, 12, 2972

Giurisprudenza costante. Dei precedenti citati in motivazione, cfr.: Cass. 30 dicembre 2005 n. 28876, in Rass. forense 2006, II, 1150; Cass., sez. un., 29 luglio 1999 n. 569; Cass. 28 gennaio 1999 n. 748, in Fall., 1999, 1124; Cass. 20 settembre 1971 n. 2613, in questa Rivista, 1972, I, 315. Ne risulta che nell’art. 2751-bis, comma 2, c.c. le parole «le retribuzioni […] dovute per gli ultimi due anni di prestazione» per gli onorari di avvocato devono essere più correttamente lette: «le retribuzioni […] maturate negli ultimi due anni».

Il principio è stato affermato e vale tuttora per i soli onorari di avvocato, perché strettamente legato alla considerazione della sostanziale unitarietà della impostazione e dello sviluppo delle difese, tra loro coordinate nello svolgimento dell’incarico professionale, il cui corrispettivo va liquidato con riguardo alla loro globale utilità ed importanza, pur se una loro parcellizzazione è inevitabile ai fini dell’applicazione della tariffa ai singoli atti e difese. Il principio non sembra applicabile, invece, per i diritti, un tempo corrispettivo delle singole prestazioni del procuratore legale, sopravvissuti alla unificazione della funzione procuratoria con quella defensionale già riservata agli avvocati.