Esecuzioni immobiliari: portale vendite pubbliche e modalità telematica delle vendite. Stato dell’arte e avvio “asincrono” della nuova disciplina. Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i due D.M. attesi per l’inizio del conto alla rovescia.
Esecuzioni immobiliari: portale vendite pubbliche e modalità telematica delle vendite. Stato dell’arte e avvio “asincrono” della nuova disciplina. Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i due D.M. attesi per l’inizio del conto alla rovescia.
La normativa procedurale da seguire nelle vendite dei beni immobili pignorati si arricchisce di due importanti tasselli verso l’entrata a pieno regime delle nuove modalità di pubblicazione e svolgimento delle vendite.
L’ultimissima novità alla data di redazione della presente disamina è l’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 20.1.1.18 (GU Serie Generale n.16 del 20-1-2018) del provvedimento Ministeriale di adozione delle specifiche tecniche relative al Portale delle vendite pubbliche.
Tale pubblicazione segue a distanza di pochi giorni la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 10.1.18 del D.M. 5.12.17 con cui il Ministero ha accertato la piena funzionalità dei servizi del portale delle vendite pubbliche.
Lo stato dell’arte della nuova disciplina. Il portale delle vendite pubbliche, istituito dall’art. 13, comma 1, lett. b, n.1 del D.L. 27.6.15, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. n. 132 del 6.8.15, è una piattaforma digitale nazionale, gestita dal Ministero della Giustizia, in cui saranno pubblicati tutti gli avvisi di vendita relativi alle procedure esecutive e concorsuali nonché agli altri procedimenti per i quali la pubblicazione è prevista dalla legge.
Attualmente è già possibile pubblicare avvisi di vendita servendosi del portale (https://pvp.giustizia.it/pvp/), operativo a partire dal 17.7.17, ma non vi è ancora un obbligo in tal senso. In virtù di quanto espressamente disposto all’art. 23, comma 2, della Legge 6 agosto 2015 n. 132, di conversione in legge con modificazione del D.L. 83 del 27.6.15, la pubblicazione degli avvisi di vendita sul portale diverrà obbligatoria solamente decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall’art. 164-quater delle disposizioni attuative del codice di procedura civile.
Si è detto che il 20.1.18 è, appunto, intervenuta la pubblicazione del provvedimento di adozione formale delle specifiche tecniche (peraltro, già in precedenza anticipate sul portale) e, pertanto, a far data dal 19.2.2018 tutti i nuovi avvisi delle vendite immobiliari dovranno obbligatoriamente essere pubblicati sul portale delle vendite pubbliche.
In argomento va comunque precisato che il D.L. 83/15 non ha modificato il comma 2 dell’art. 490 c.p.c. che prevede, per le espropriazioni di beni mobili registrati (per un valore superiore a 25.000,00 euro) e per le espropriazioni di beni immobili, la pubblicazione in appositi siti internet almeno 45 giorni prima della data fissata per l’incanto. Da ciò deriva che la pubblicazione degli avvisi di vendita sul portale nazionale si aggiunge e non esclude le altre forme di pubblicità esistenti; tale sistema, oramai prossimo ad entrare a regime, determinerà con tutta evidenza un aggravio di costi per la procedura e, in particolare, a carico del creditore procedente, costretto ad anticipare il fondo spese usualmente liquidato in favore del professionista delegato alle vendite. L’art. 15, comma 1, del D.L. 83/15 e richiamato dall’art. 161 quater disp. att. c.p.c., prevede, infatti, un costo di pubblicazione sul portale pubblico pari ad euro 100,00 per ciascun lotto posto in vendita (ndr. immaginiamoci il caso, non infrequente, di vendite con lotti numerosi); a tale costo si aggiungerà il pure dovuto costo, sinora unico e omnicomprensivo, per le pubblicazioni sui portali dei soggetti privati abilitati.
Come sopra accennato, l’altra recentissima novità è il D.M. 5.12.17, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10.1.18, con cui è stata accertata la piena funzionalità dei servizi del portale delle vendite pubbliche.
Tale Decreto concerne la parallela, ma diversa, disciplina transitoria dell’obbligo di svolgimento delle aste pubbliche mediante le modalità della c.d. vendita telematica.
In argomento va ricordato che il D.L. 59/2016, all’art. 4, comma 2, lett. e), convertito con L. n. 119/2016, ha modificato il testo dell’art. 569 c.p.c., sostituendo alla mera facoltà, l’obbligo per il giudice di disporre la vendita con modalità telematiche. Più in particolare, l’art. 569, comma 4, c.p.c. prevede che con l’ordinanza di vendita “il giudice stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l’incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all’articolo 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice”.
L’unica eccezione alla vendita telematica è, pertanto, costituita dall’ipotesi in cui il giudice ritenga che la vendita telematica sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura. Trattasi di eccezione che andrà riempita di contenuti pratici rispetto al caso concreto e alla prassi applicativa. Si pensi all’ipotesi, piuttosto ricorrente, di immobili da vendere in sperduti paesini di provincia in cui i potenziali acquirenti potrebbero essere ulteriormente scoraggiati da modalità di vendita telematica ben comprensibili solo da esperti di informatica!!
La gara telematica tra gli offerenti, cioè la modalità con cui si svolge la vendita, dovrà avvenire tramite una specifica piattaforma informatica, costituita sempre dal Portale delle Vendite Telematiche, dove andranno preventivamente pubblicati gli avvisi di vendita. Per quanto concerne l’entrata in vigore di tale importante novità normativa e la relativa disciplina transitoria, l’art. 4, comma 5, del D.L. n. 59 del 3.5.16, convertito in Legge n. 119/2016, dispone espressamente che la modifica dell’art. 569, c. 4, cpc, che ha reso dovuta, e non più facoltativa, la vendita con modalità telematica, “si applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dal giudice dell’esecuzione o dal professionista delegato dopo il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto di cui al comma 3 bis”, ossia del decreto ministeriale che accerta la piena funzionalità del portale delle vendite pubbliche.
Ora, considerato che tale decreto è di recente intervenuto (trattasi del ricordato D.M. 5.12.17, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10.1.18), il termine di novanta giorni è iniziato a decorrere e, di conseguenza, le vendite immobiliari con modalità telematiche saranno obbligatorie a partire dal 10.4.18.
Più nel dettaglio, la vendita telematica potrà essere svolta con tre diverse modalità alternative previste dal D.M. 32/15:
1) vendita telematica sincrona: le offerte possono essere presentate esclusivamente con modalità telematiche; tutti gli offerenti ed il professionista delegato sono collegati contemporaneamente alla piattaforma delle vendite telematiche, tramite la quale avrà luogo la gara. Ciascun offerente può presentare rilanci entro un limite di tempo definito nell’ordinanza di vendita, scandito dal professionista.
2) Vendita telematica asincrona: gli offerenti possono presentare l’offerta, esclusivamente con modalità telematiche, entro un lasso temporale determinato nell’ordinanza; non è necessario che siano collegati simultaneamente, né che sia collegato il referente della procedura. Il portale avviserà gli offerenti di ogni rilancio successivo e, terminata la gara, il bene sarà aggiudicato al miglior offerente.
3) Vendita sincrona mista: le offerte possono essere presentate sia con modalità telematiche che con modalità tradizionale. Sarà compito del professionista delegato inserire, all’interno del portale, i dati delle offerte e dei rilanci presentati con modalità tradizionale, nel rispetto della riservatezza degli offerenti. La gara ha luogo in tempo reale tra gli offerenti collegati alla piattaforma e gli offerenti fisicamente presenti presso lo studio del professionista delegato. Per ciò che concerne le offerte, invece, le stesse devono essere trasmesse mediante apposite caselle di “posta elettronica certificata per la vendita telematica”, rilasciate dal gestore della PEC a chi intende formulare un’offerta e devono essere inviate ad un indirizzo PEC del Ministero della Giustizia. In alternativa l’offerta può essere trasmessa anche mediante casella di posta elettronica certificata priva dei requisiti di cui sopra, laddove l’offerta sia firmata digitalmente. L’offerta si intende presentata a tutti gli effetti nel momento in cui, da parte del gestore pec del Ministero, viene generata la ricevuta di avvenuta consegna. Il software provvede ad elaborare un documento contenente l’offerta (privo di ogni riferimento ai dati personali degli offerenti) ed a renderlo noto agli altri partecipanti.
In riferimento, inoltre, alle visite ai beni in vendita pubblicati sul portale, l’art. 560, comma 5, quarto periodo c.p.c., in combinato disposto con il comma 4 bis dell’art. 4 D.L. 59/16, prevede che la richiesta di visita possa essere formulata esclusivamente servendosi del portale. Tale modalità sarà obbligatoria sempre a partire dal novantesimo giorno dall’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che accerta la piena funzionalità del portale, ossia a partire dal 10.4.18. Sarà obbligo del custode, poi, consentire l’esame dei beni in vendita entro 15 giorni dalla richiesta.
In conclusione, alla data delle presente disamina è possibile riepilogare il seguente avvio “asincrono” dell’obbligo di pubblicazione degli avvisi sul portale e dell’obbligo di vendita con modalità telematiche: 1) la pubblicazione sul portale delle vendite telematiche degli avvisi di vendita immobiliari sarà obbligatoria a partire dal 19.2.18; 2) le vendite forzate immobiliari disposte dal giudice o dal professionista delegato a partire dal 10.4.18 dovranno obbligatoriamente svolgersi con modalità telematiche.
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