venti anni agresti

Fallimento – Subappalto Pubblico – Prededuzione credito subappaltatore – La Giurisprudenza di merito non si allinea alla Suprema Corte di Cassazione.

17 Ottobre 2014 Categoria:

Con tre interessanti pronunce del 2014 (Tribunale Milano Sez. II 17/7/2014, Tribunale Pavia 26/2/2014 e Tribunale Bolzano 25/2/2014) la Giurisprudenza di merito interviene sul tema “caldo” della natura prededucibile o meno del credito del subappaltatore di lavori pubblici a seguito della dichiarazione di fallimento dell’appaltatore principale.

Va ricordato che la questione è stata positivamente risolta con la sentenza della Corte di Cassazione, Sez I, 5.3.12 n. 3402 che, in virtù della regola dettata all’art. 118, c. 3, Codice Contratti Pubblici (sospensione del pagamento all’appaltatore in caso di omessa presentazione delle fatture quietanzate dei subappaltatori),  ha ritenuto il credito del subappaltatore come ammissibile in prededuzione poichè, pur avendo natura concorsuale, possiede il requisito funzionale di cui al 111 L. Fall.. Per effetto di tale pronuncia della Suprema Corte, tanti subappaltatori – spesso piccole  imprese messe in ginocchio da sempre più frequenti fallimenti dei subcommittenti – hanno visto riaccese le speranze di vedere soddisfatti i propri legittimi crediti per i lavori eseguiti.

Sulla scia della Cassazione è paraltro intervenuta anche l’Autorità di Vigilanza dei Contratti  Pubblici, parere n. AG26/12 del 7 marzo 2013 che, pur escludendo ogni possibilità di pagamento diretto del Committente in favore del subappaltatore, ha affermato la prededucibilità del credito maturato dal subappaltatore, così  rimeditando quanto contrariamente sostenuto nel proprio precedente parere AG 30/11 del 10 novembre 2011.

Con le recenti sentenze Tribunale Milano Sez. II 17/7/2014, Tribunale Pavia 26/2/2014 e Tribunale Bolzano 25/2/2014 la Giurisprudenza di merito ha tuttavia scelto di non allinearsi agli assunti del Giudice nomofilattico, giungendo concordemente ad escludere la prededuzione del credito del subappaltatore.

Si auspica che l’incertezza interpretativa così determinatasi possa essere quanto prima superata con un intervenuto legislativo ad hoc ovvero con una pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte, così da poter dare maggiori certezze ai malcapitati subappaltatori.

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Cass Civ 3402-12

Autorità Viglianza Contratti Pubblici AG parere 26-12 del 7-3-13

Autorità Viglianza Contratti Pubblici parere AG 30-11 del 10-11-11

Tribunale Milano 17-7-14

Tribunale Pavia 26-2-14

Tribunale Bolzano 25-2-14