Giurisprudenza – Concordato Preventivo e Fallimento – Cass. Civ., Sez I, 17 aprile 2014, n. 8958 – La Corte di Cassazione riconosce la prededuzione ai crediti del professionista avvocato per l’assistenza resa in giudizi già pendenti al momento della domanda di concordato, qualificando tali crediti come sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali.
Il credito del professionista per prestazioni rese in giudizi già pendenti al momento della domanda di ammissione al concordato preventivo in virtù di incarichi precedentemente conferiti e riguardante crediti poi fatti valere nei confronti della società fallita va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, ove ne emerga, nell’ambito dell’accertamento previsto dall’art. 111 bis legge fall., l’adeguatezza funzionale agli interessi della massa. Invero, l’art. 111, secondo comma, legge fall. allo scopo di incentivare il ricorso alle procedure concorsuali alternative al fallimento, attribuisce il carattere della prededucibilità a tutti i crediti per i quali sussiste il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, da intendersi non soltanto con riferimento al nesso tra l’insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, risponda agli scopi della procedura stessa, per i vantaggi che reca in termini di accrescimento dell’attivo o di salvaguardia della sua integrità, indipendentemente dalla presenza o meno di una preventiva autorizzazione degli organi della procedura.
Testo integrale sentenza Cassazione Civile Sez. I 17.04.2014 n. 8958
pubblicata in Diritto & Giustizia, fasc.0, 2014, pag. 254, nota Tarantino.