venti anni agresti

La notifica del ricorso di fallimento ai sensi del riformato art. 15 Legge Fallimentare

29 Gennaio 2014 Categoria:
A seguito della recente entrata in vigore dell’art. 15, comma 3°, L.F., come modificato dall’art.17 del D.L. n.179/2012 (c.d. decreto Sviluppo bis), convertito nella L. n.221/2012, la riforma “digitale” del sistema giustizia amplia i suoi confini applicativi obbligatori anche alla fase introduttiva dell’istanza di fallimento.
In particolare, in virtù dell’art. 15 LF riformato, tutti ricorsi per la dichiarazione di fallimento depositati a partire dal 1.1.2014, unitamente ai relativi decreti di convocazione delle parti, resi dal Tribunale e dal Giudice Relatore in caso di delega, devono essere notificati non più a cura del ricorrente, ma a cura della cancelleria, esclusivamente a mezzo del SIECIC, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del resistente debitore, risultante dal registro delle imprese ovvero dall’indice nazionale delle PEC delle imprese e dei professionisti.

L’esito della notifica PEC e’ trasmesso, con modalita’ automatica, all’indirizzo di posta elettronica certificata che il difensore del ricorrente deve obbligatoriamente indicare nel ricorso introduttivo.

Se, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica del ricorso e del decreto, questa volta a cura del ricorrente (e non più a cura della cancelleria),  si esegue esclusivamente di persona a norma dell’articolo 107, primo comma, DPR 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede legale del debitore risultante dal registro delle imprese.

Quando la notificazione non puo’ essere compiuta con queste modalita’, si esegue con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso.

Il nuovo art. 15 LF prevede inoltre che l’udienza di convocazione delle parti debba essere fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e che tra la data della comunicazione o della notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni. In precedenza non era previsto alcun termine per la fissazione dell’udienza; era invece previsto solamente che tra la data della notificazione, a cura della parte, del decreto di convocazione e del ricorso e quella dell’udienza dovesse intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.

Sono rimasti invece immutati i commi 4-9 che disciplinano l’istruttoria prefallimentare, prevedendo, tra l’altro, che il decreto contenga l’indicazione che il procedimento è volto all’accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un termine non inferiore a sette giorni prima dell’udienza per la presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni tecniche. In ogni caso, il Tribunale dispone che l’imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata; può richiedere eventuali informazioni urgenti. Ai sensi del comma 5, i predetti termini possono essere abbreviati dal Presidente del Tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il Presidente del Tribunale può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi.

La nuova modalità di notifica telematica del ricorso di fallimento ha di certo la lodevole finalità di ridurre i tempi lunghi e spesso incerti della notifica prevista dal sisteme previgente.

Per una disamina delle prime problematiche concrete sorte dal nuovo art. 15 LF si rinvia a: