Mediazione e giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. I giudici di merito in contrasto sugli effetti del mancato esperimento della mediazione disposta dopo la pronuncia sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Il tema che si intende affrontare concerne la disamina degli effetti sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo del mancato esperimento della mediazione obbligatoria o delegata dal Giudice ex art. 5, commi 1 bis e 2, del D.Lgs. 28/2010, contenente il regolamento attuativo in materia di mediazione civile e commerciale.
La questione si pone, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo quando, all’udienza di prima comparizione, a seguito della pronuncia sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, su eccezione della parte convenuta o d’ufficio, il giudice dispone procedersi a mediazione, assegnando alle parti il termine di quindici giorni per la proposizione della relativa domanda di mediazione, con contestuale fissazione di un’udienza quantomeno successiva alla scadenza del termine di tre mesi, previsto ex lege (art. 6) come durata massima del procedimento di mediazione.
In tale ipotesi , ci si chiede cosa accade qualora nel termine assegnato dal Giudice nessuna delle parti in causa, quindi, né l’opponente né l’opposto, proponga la domanda di mediazione, cosicché si pervenga alla successiva udienza fissata dal Giudice senza che la mediazione sia stata esperita.
Nei primi casi concreti in cui i giudici di merito si sono pronunciati sul tema in esame si riscontra un notevole contrasto di vedute.
Sin’ora la giurisprudenza ha fornito due soluzioni interpretative contrapposte.
La prima, basata su di un’interpretazione di carattere letterale, formalistico, non senza riscontri sistematici nella disciplina del procedimento monitorio.
La seconda di carattere teleologico, diretta soprattutto a valorizzare l’intento deflattivo della media-conciliazione.
1) La prima soluzione interpretativa giunge a concludere che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo qualora nessuna delle parti proponga la domanda di mediazione nel termine assegnato, alla successiva udienza il Giudice debba dichiarare l’improcedibilità della domanda del creditore opposto e revocare il decreto ingiuntivo. L’onere di promuovere la domanda di mediazione incomberebbe quindi sul solo creditore opposto e non sull’opponente.
La tesi in esame è avvalorata da tre recentissime sentenze del Tribunale di Firenze, giudice estensore dott. Guida: due gemelle rese in pari data 12 febbraio 2015, ed una precedente del 29 settembre 2014. Nello stesso senso si sono espressi anche altri giudici di merito: v. Tribunale Varese ordinanza del 18 maggio 2014, Tribunale di Firenze 17 marzo 2014, Tribunale di Verona 28 ottobre 2014.
Gli argomenti a favore di questa tesi valorizzano in modo particolare, da un lato, il dato testuale del ricordato art. 5 del D.Lgs. 28/2010, nella parte in cui prevede espressamente che l’esperimento del procedimento di mediazione, obbligatorio ovvero delegato dal Giudice, è condizione di procedibilità della “domanda giudiziale” intesa come diritto sostanziale preteso in giudizio; dall’altro, i principi pacifici in giurisprudenza circa la particolare struttura del procedimento monitorio nel quale l’attore in senso sostanziale, ossia colui che propone la domanda giudiziale per far valere il proprio diritto di credito, onerato della prova, è pur sempre il creditore opposto, mentre il debitore opponente è convenuto in senso sostanziale.
2) La seconda soluzione interpretativa ritiene, invece, che nel caso in esame il Giudice, preso atto dell’omessa presentazione della domanda di mediazione, debba dichiarare l’improcedibilità dell’opposizione promossa dal debitore opponente e, per l’effetto, dichiarare il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo ossia passato in giudicato.
Quest’ultima tesi è anch’essa avvalorata da recentissime pronunce di merito, ultima delle quali è la sentenza resa dal Tribunale di Nola il 24 febbraio 2015; ; il Giudice in questo caso, ritenendo di valorizzare un’interpretazione sistematica della funzione deflattiva cui si ispira la disciplina in materia di mediazione obbligatoria, individua nell’opponente il soggetto su cui graverebbe l’onere di coltivare il giudizio, con la conseguenza che, una volta dichiarata l’improcedibilità dell’opposizione, il corollario giuridico non potrebbe che essere la conferma del decreto ingiuntivo opposto. La sentenza del Tribunale di Nola sostiene che tale soluzione si armonizza meglio con il sistema sanzionatorio previsto dal cpc per il caso di inattività del debitore opposto; si ricorda, ed esempio, che in virtù degli art 647 e 650 cpc, in caso di opposizione tardiva o tradiva costituzione dell’opponente il decreto ingiuntivo diviene esecutivo, passa in giudicato; oppure, si valorizza l’art. 653 cpc in forza del quale in caso di estinzione del giudizio per inattività delle parti ex art. 307 cpc “il decreto che non ne sia già munito acquista efficacia esecutiva”.
Sulla stessa linea del Tribunale di Nola si attestano altre sentenze di merito: si veda in particolare lo stesso Tribunale di Firenze,sentenza del 30 ottobre 2014 (estensore Ghelardini), con ha adottato statuizione difforme rispetto alle tre ricordate pronunce rese dal Collega fiorentino Giudice dott. Guida, ritenendo che nell’opposizione a decreto ingiuntivo, come per i procedimenti di appello, la locuzione «improcedibilità della domanda giudiziale» debba interpretarsi «alla stregua di improcedibilità/estinzione dell’opposizione (o dell’impugnazione in caso di appello) e non come improcedibilità della domanda monitoria consacrata nel provvedimento ingiuntivo».
In senso conforme alla seconda tesi interpretativa si sono espressi anche Tribunale Prato 18 luglio 2011 (estensore Iannone), Tribunale di Siena 25 giugno 2012 (estensore Caramellino),Tribunale di Rimini 17 luglio 2014 (estensore Bernardi).
La mia personale opinione propende per la prima soluzione interpretativa per le seguenti ragioni:
- Come evidenziato dalle ricordate sentenza del Tribunale di Firenze, nel procedimento di ingiunzione, articolato in una fase a cognizione sommaria, senza contraddittorio, e in una seconda fase a cognizione piena, colui che agisce, che propone la domanda giudiziale nelle forme del rito monitorio, resta pur sempre il creditore – attore in senso sostanziale, titolare della pretesa creditoria azionata ed oggetto del giudizio di opposizione, unico soggetto che propone “domanda giudiziale” e che, pertanto, dovrebbe subire gli effetti deleteri della declaratoria di improcedibilità per omessa proposizione della mediazione.
- La ratio legis sottesa all’istituto della mediazione è, in linea generale, quella di onerare l’attore di promuovere il procedimento di mediazione, configurando tale onere come condizione di procedibilità della domanda attorea, condizione che in caso di procedimento monitorio è soltanto differita all’esito delle statuizioni sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 0 649 cpc.
- In caso contrario, come sostenuto dal Tribunale di Varese sentenza 18.5.12, “vi sarebbe un irragionevole squilibrio ai danni del debitore che non solo subisce l’ingiunzione di pagamento a contraddittorio differito, ma nella procedura successiva alla fase sommaria viene pure gravato di altro onere che, nel procedimento ordinario, non spetterebbe a lui. E ciò sulla base di una scelta discrezionale del creditore.”.
- L’art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. 28/2010 pone espressamente l’onere di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria a carico di “Chi intende esercitare in giudizio un’azione” relativa alle materie ivi elencate, ossia a carico di vuol far valere un diritto; nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è pacifico che il soggetto titolare del diritto azionato è l’opposto – attore in senso sostanziale.
- Le argomentazioni del Tribunale di Nola – che valorizzano le ricordate norme sanzionatorie del procedimento di opposizione che sostanzialmente dispongono il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo in caso di inerzia processuale del debitore opposto nel promuovere e coltivare l’opposizione – ritengo che non possano assumere valore decisivo nel diverso contesto dell’improcedibilità della domanda giudiziale per omessa presentazione della domanda mediazione.
A ben vedere, tale soluzione ermeneutica, oltre a non superare il tenore del ricordato art. 5 del D.Lgs. 28/2010 che si riferisce all’improcedibilità della domanda sostanziale, sembra semmai attagliarsi per la sola ipotesi in cui l’opponente ometta non solo di attivare la mediazione disposta dal Giudice, ma si astenga persino dal coltivare il giudizio di opposizione, non comparendo nessuna delle parti alla successiva udienza fissata dal Giudice per il proseguo.
Non può tuttavia escludersi che il debitore opposto, concessa o meno la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, abbia comunque interesse a proseguire il giudizio, proprio per evitare il passaggio in giudicato del decreto ovvero per ottenere la revoca del medesimo decreto per improcedibilità e/o infondatezza dell’avversa domanda monitoria.
In conclusione, per le ragioni sopra esposte, ritengo più convincente e plausibile che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, all’esito della pronuncia sulla provvisoria esecuzione, l’onere di proporre la domanda di mediazione incomba sempre e soltanto a carico dell’opposto; di modo che alla successiva udienza fissata per il proseguo – fatta eccezione per il caso in cui il giudizio si estingua per inattività di entrambe le parti, con conseguente giudicato del decreto – , qualora il Giudice rilevi l’omesso esperimento della mediazione da parte dell’opposto, il giudizio ben potrà concludersi con declaratoria di improcedibilità della pretesa creditoria di parte opposta, con contestuale revoca del decreto ingiuntivo e statuizione sulle spese di lite.
Allo stato attuale deve tuttavia darsi atto la questione interpretativa è tutt’altro che pacifica e incontroversa, imponendo un’attenta disamina per pervenire ad un’auspicabile soluzione interpretativa condivisa tra gli operatori del diritto (avvocati, giudici), onde evitare alle parti spiacevoli dichiarazioni di improcedibilità, capaci di pregiudicare definitivamente i diritti sostanziali oggetto di contesa.
Avv. Mariano Agresti
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