venti anni agresti

Novità normative: in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 59/2016 con disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonche’ a favore degli investitori in banche in liquidazione.

4 Maggio 2016 Categoria:

Novità normative: in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 59/2016 con disposizioni  urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonche’ a favore degli investitori in banche in liquidazione.

È entrato in vigore il 4.5.16 il testo del decreto legge n. 59/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3.05.2016. Il testo prevede misure urgenti in materia di banche, procedura civile e fallimento.

Numerose le novità normative introdotte con l’intento di accelerare il recupero dei crediti e a prevedere nuove garanzie in caso di mutui.
Di seguito il testo integrale del decreto legge n. 59/2016

DECRETO-LEGGE 3 maggio 2016, n. 59

Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali,

nonche’ a favore degli investitori in banche in liquidazione.

(16G00076)

(GU n.102 del 3-5-2016)

Vigente al: 4-5-2016

Capo I

Misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero

crediti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBLICA

Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita’ e urgenza di prevedere misure a sostegno

delle imprese e di accelerazione dei tempi di recupero dei crediti

nelle procedure esecutive e concorsuali;

Ritenuta, altresi’, la necessita’ e urgenza di prevedere misure in

favore degli investitori in banche in liquidazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 29 aprile 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del

Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro della

giustizia;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Pegno mobiliare non possessorio

1. Gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono

costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti loro

concessi, presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la

previsione dell’importo massimo garantito, inerenti all’esercizio

dell’impresa.

2. Il pegno non possessorio puo’ essere costituito su beni mobili

destinati all’esercizio dell’impresa, a esclusione dei beni mobili

registrati. I beni mobili possono essere esistenti o futuri,

determinati o determinabili anche mediante riferimento a una o piu’

categorie merceologiche o a un valore complessivo. Ove non sia

diversamente disposto nel contratto, il debitore o il terzo

concedente il pegno e’ autorizzato a trasformare o alienare, nel

rispetto della loro destinazione economica, o comunque a disporre dei

beni gravati da pegno. In tal caso il pegno si trasferisce,

rispettivamente, al prodotto risultante dalla trasformazione, al

corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostitutivo

acquistato con tale corrispettivo, senza che cio’ comporti

costituzione di una nuova garanzia.

3. Il contratto costitutivo, a pena di nullita’, deve risultare da

atto scritto con indicazione del creditore, del debitore e

dell’eventuale terzo concedente il pegno, la descrizione del bene

dato in garanzia, del credito garantito e l’indicazione dell’importo

massimo garantito.

4. Il pegno non possessorio si costituisce esclusivamente con la

iscrizione in un registro informatizzato costituito presso l’Agenzia

delle entrate e denominato «registro dei pegni non possessori»; dalla

data dell’iscrizione il pegno prende grado ed e’ opponibile ai terzi

e nelle procedure concorsuali.

5. Il pegno non possessorio, anche se anteriormente costituito ed

iscritto, non e’ opponibile a chi abbia finanziato l’acquisto di un

bene determinato che sia destinato all’esercizio dell’impresa e sia

garantito da riserva della proprieta’ sul bene medesimo o da un pegno

anche non possessorio, a condizione che il pegno non possessorio sia

iscritto nel registro in conformita’ al comma 6 e che al momento

della sua iscrizione il creditore ne informi i titolari di pegno non

possessorio iscritto anteriormente.

6. L’iscrizione deve indicare il creditore, il debitore, se

presente il terzo datore del pegno, la descrizione del bene dato in

garanzia e del credito garantito secondo quanto previsto dal comma 1

e, per il pegno non possessorio che garantisce il finanziamento per

l’acquisto di un bene determinato, la specifica individuazione del

medesimo bene. L’iscrizione ha una durata di dieci anni, rinnovabile

per mezzo di un’iscrizione nel registro effettuata prima della

scadenza del decimo anno. La cancellazione della iscrizione puo’

essere richiesta di comune accordo da creditore pignoratizio e datore

del pegno o domandata giudizialmente. Le operazioni di iscrizione,

consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il registro,

gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni nonche’ le

modalita’ di accesso al registro stesso sono regolati con decreto del

Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro

della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

prevedendo modalita’ esclusivamente informatiche. Con il medesimo

decreto sono stabiliti i diritti di visura e di certificato, in

misura idonea a garantire almeno la copertura dei costi di

allestimento, gestione e di evoluzione del registro. Al fine di

consentire l’avvio della attivita’ previste dal presente articolo, e’

autorizzata la spesa di euro 200.000 per l’anno 2016 e di euro

100.000 per l’anno 2017.

7. Al verificarsi di un evento che determina l’escussione del

pegno, il creditore, previo avviso scritto al datore della garanzia e

agli eventuali titolari di un pegno non possessorio trascritto

successivamente, ha facolta’ di procedere:

a) alla vendita dei beni oggetto del pegno trattenendo il

corrispettivo a soddisfacimento del credito fino a concorrenza della

somma garantita e con l’obbligo di informare immediatamente per

iscritto il datore della garanzia dell’importo ricavato e di

restituire contestualmente l’eccedenza; la vendita e’ effettuata dal

creditore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti

specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni

di non apprezzabile valore, da parte di operatori esperti,

assicurando, con adeguate forme di pubblicita’, la massima

informazione e partecipazione degli interessati; l’operatore esperto

e’ nominato di comune accordo tra le parti o, in mancanza, e’

designato dal giudice; in ogni caso e’ effettuata, a cura del

creditore, la pubblicita’ sul portale delle vendite pubbliche di cui

all’articolo 490 del codice di procedura civile;

b) alla escussione dei crediti oggetto di pegno fino a concorrenza

della somma garantita;

c) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro

delle imprese, alla locazione del bene oggetto del pegno imputando i

canoni a soddisfacimento del proprio credito fino a concorrenza della

somma garantita, a condizione che il contratto preveda i criteri e le

modalita’ di valutazione del corrispettivo della locazione; il

creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto il datore

della garanzia stessa;

d) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro

delle imprese, all’appropriazione dei beni oggetto del pegno fino a

concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto

preveda anticipatamente i criteri e le modalita’ di valutazione del

valore del bene oggetto di pegno e dell’obbligazione garantita; il

creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto al datore

della garanzia il valore attribuito al bene ai fini

dell’appropriazione.

8. In caso di fallimento del debitore il creditore puo’ procedere a

norma del comma 7 solo dopo che il suo credito e’ stato ammesso al

passivo con prelazione.

9. Entro tre mesi dalla comunicazione di cui alle lettere a), c) e

d), il debitore puo’ agire in giudizio per il risarcimento del danno

quando la vendita e’ avvenuta in violazione dei criteri e delle

modalita’ di cui alle predette lettere a), c) e d) e non

corrispondono ai valori correnti di mercato il prezzo della vendita,

il corrispettivo della locazione ovvero il valore comunicato a norma

della disposizione di cui alla lettera c).

10. Agli effetti di cui agli articoli 66 e 67 del regio decreto 16

marzo 1942, n. 267 il pegno non possessorio e’ equiparato al pegno.

Art. 2

Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene

immobile sospensivamente condizionato

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo

l’articolo 48 e’ aggiunto il seguente articolo:

«Art. 48-bis (Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento

di bene immobile sospensivamente condizionato). – 1. Il contratto di

finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca o altro

soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del

pubblico puo’ essere garantito dal trasferimento, in favore del

creditore o di una societa’ dallo stesso controllata o al medesimo

collegata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e autorizzata

ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali

immobiliari, della proprieta’ di un immobile o di un altro diritto

immobiliare dell’imprenditore o di un terzo, sospensivamente

condizionato all’inadempimento del debitore a norma del comma 5.

2. In caso di inadempimento, il creditore ha diritto di avvalersi

degli effetti del patto di cui al comma 1, purche’ al proprietario

sia corrisposta l’eventuale differenza tra il valore di stima del

diritto e l’ammontare del debito inadempiuto e delle spese di

trasferimento.

3. Il trasferimento non puo’ essere convenuto in relazione a

immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del

coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.

4. Il patto di cui al comma 1 puo’ essere stipulato al momento

della conclusione del contratto di finanziamento o, anche per i

contratti in corso al momento dell’entrata in vigore del presente

decreto, per atto notarile, in sede di successiva modificazione delle

condizioni contrattuali. Qualora il finanziamento sia gia’ garantito

da ipoteca, il trasferimento sospensivamente condizionato

all’inadempimento, una volta trascritto, prevale sulle trascrizioni e

iscrizioni eseguite successivamente all’iscrizione ipotecaria.

5. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento

quando il mancato pagamento si protrae per oltre sei mesi dalla

scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di

obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre sei mesi dalla

scadenza anche di una sola rata, quando il debitore e’ tenuto al

rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo

mensile; ovvero, per oltre sei mesi, quando non e’ prevista la

restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla

scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento. Al

verificarsi dei presupposti di cui al presente comma, il creditore e’

tenuto a notificare al debitore e, se diverso, al titolare del

diritto reale immobiliare, nonche’ a coloro che hanno diritti

derivanti da titolo iscritto o trascritto sull’immobile

successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1 una

dichiarazione di volersi avvalere degli effetti del patto di cui al

medesimo comma, secondo quanto previsto dal presente articolo.

6. Decorsi sessanta giorni dalla notificazione della dichiarazione

di cui al comma 5, il creditore chiede al presidente del tribunale

del luogo nel quale si trova l’immobile la nomina di un perito per la

stima, con relazione giurata, del diritto reale immobiliare oggetto

del patto di cui al comma 1. Si applica l’articolo 1349, primo comma,

del codice civile. Il perito comunica il valore di stima al debitore,

e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, al

creditore nonche’ a coloro che hanno diritti derivanti da titolo

iscritto o trascritto sull’immobile successivamente alla trascrizione

del patto di cui al comma 1.

7. Qualora il debitore contesti la stima, il creditore ha comunque

diritto di avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1 e

l’eventuale fondatezza della contestazione incide sulla differenza da

versare al titolare del diritto reale immobiliare.

8. La condizione sospensiva di inadempimento, verificatisi i

presupposti di cui al comma 5, si considera avverata al momento della

comunicazione al creditore del valore di stima di cui al comma 6

ovvero al momento dell’avvenuto versamento all’imprenditore della

predetta differenza, qualora il valore di stima sia superiore

all’ammontare del debito inadempiuto, comprensivo di tutte le spese

ed i costi del trasferimento. Il contratto di finanziamento contiene

l’espressa previsione di un conto corrente bancario, intestato al

titolare del diritto reale immobiliare, sul quale il creditore deve

accreditare l’importo pari alla differenza tra il valore di stima e

l’ammontare del debito inadempiuto.

9. Ai fini pubblicitari connessi all’annotazione di cancellazione

della condizione sospensiva, il creditore, anche unilateralmente,

rende nell’atto notarile di avveramento della condizione una

dichiarazione, a norma dell’articolo 47 del decreto del Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui attesta

l’inadempimento del debitore a norma del comma 5, producendo altresi’

estratto autentico delle scritture contabili di cui all’articolo 2214

del codice civile.

10. Puo’ farsi luogo al trasferimento a norma del presente articolo

anche quando il diritto reale immobiliare gia’ oggetto del patto di

cui al comma 1 sia sottoposto ad esecuzione forzata per

espropriazione. In tal caso l’accertamento dell’inadempimento del

debitore e’ compiuto, su istanza del creditore, dal giudice

dell’esecuzione e il valore di stima e’ determinato dall’esperto

nominato dallo stesso giudice. Il giudice dell’esecuzione provvede

all’accertamento dell’inadempimento con ordinanza, fissando il

termine entro il quale il creditore deve versare una somma non

inferiore alle spese di esecuzione e, ove vi siano, ai crediti aventi

diritto di prelazione anteriore a quello dell’istante ovvero pari

all’eventuale differenza tra il valore di stima del bene e

l’ammontare del debito inadempiuto. Avvenuto il versamento, il

giudice dell’esecuzione, con decreto, da’ atto dell’avveramento della

condizione. Il decreto e’ annotato ai fini della cancellazione della

condizione, a norma dell’articolo 2668 del codice civile. Alla

distribuzione della somma ricavata si provvede in conformita’ alle

disposizioni di cui al libro terzo, titolo II, capo IV del codice di

procedura civile.

11. Il comma 10 si applica, in quanto compatibile, anche quando il

diritto reale immobiliare e’ sottoposto ad esecuzione a norma delle

disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602.

12. Quando, dopo la trascrizione del patto di cui al comma 1,

sopravviene il fallimento del titolare del diritto reale immobiliare,

il creditore, se e’ stato ammesso al passivo, puo’ fare istanza al

giudice delegato perche’, sentiti il curatore e il comitato dei

creditori, provveda a norma del comma 10, in quanto compatibile.

13. Entro trenta giorni dall’estinzione dell’obbligazione garantita

il creditore provvede, mediante atto notarile, a dare pubblicita’ nei

registri immobiliari del mancato definitivo avveramento della

condizione sospensiva.».

Art. 3

Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle

procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi

1. E’ istituito presso il Ministero della giustizia un registro

elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari,

delle procedure d’insolvenza e degli strumenti di gestione della

crisi. Il registro e’ accessibile dalla Banca d’Italia, che utilizza

i dati e le informazioni in esso contenuti nello svolgimento delle

funzioni di vigilanza, a tutela della sana e prudente gestione degli

intermediari vigilati e della stabilita’ complessiva.

2. Nel registro sono pubblicati le informazioni e i documenti

relativi:

a) alle procedure di espropriazione forzata immobiliare;

b) alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di

liquidazione coatta amministrativa di cui al regio decreto 16 marzo

1942, n. 267;

c) ai procedimenti di omologazione di accordi di ristrutturazione

dei debiti di cui all’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo

1942, n. 267, nonche’ ai piani di risanamento di cui all’articolo 67,

terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,

quando vengano fatti oggetto di pubblicazione nel registro delle

imprese;

d) alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al

decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 e al decreto-legge 23

dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18

febbraio 2004, n. 39;

e) alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti, di

piano del consumatore e di liquidazione dei beni di cui alla legge 27

gennaio 2012, n. 3.

3. Il registro si compone di una sezione ad accesso pubblico e

gratuito e di una sezione ad accesso limitato, aventi il contenuto

che segue:

a) relativamente alle procedure di cui al comma 2, nella sezione

del registro ad accesso pubblico sono rese disponibili in forma

elettronica, in relazione alla tipologia di procedura o di strumento

di cui al comma 2, le informazioni e i documenti di cui all’articolo

24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2015/848 e le altre

informazioni rilevanti in merito ai tempi e all’andamento di ciascuna

procedura o strumento; all’interno di questa sezione possono essere

altresi’ collocate le informazioni e i provvedimenti di cui

all’articolo 28, quinto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.

267;

b) relativamente alle procedure di espropriazione forzata

immobiliare, nella sezione del registro ad accesso pubblico sono rese

disponibili in forma elettronica le informazioni e i documenti

individuati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di

concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi

entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto. Nella individuazione delle informazioni il decreto tiene

conto, a fini di tutela della stabilita’ finanziaria, anche della

loro rilevanza per una migliore gestione dei crediti deteriorati da

parte degli intermediari creditizi e finanziari;

c) nella sezione del registro ad accesso limitato sono resi

disponibili in forma elettronica le informazioni e i documenti

relativi a ciascuna procedura o strumento di cui al comma 2,

individuate con il decreto dirigenziale di cui alla lettera b).

4. Con il decreto di cui al comma 3, lettera b), sentita la Banca

d’Italia per gli aspetti rilevanti a fini di tutela della stabilita’

finanziaria, sono altresi’ previste disposizioni per l’attuazione del

registro, prevedendo:

a) le modalita’ di pubblicazione, rettifica, aggiornamento e

consultazione dei dati e dei documenti da inserire nel registro,

nonche’ i tempi massimi della loro conservazione;

b) i soggetti tenuti ad effettuare, in relazione a ciascuna

tipologia di procedura o strumento, la pubblicazione delle

informazioni e dei documenti;

c) le categorie di soggetti che sono legittimati, in presenza di un

legittimo interesse, ad accedere alla sezione del registro ad accesso

limitato, il contributo dovuto per l’accesso da determinare in misura

tale da assicurare almeno la copertura dei costi del servizio e i

casi di esenzione; e’ sempre consentito l’accesso gratuito

all’autorita’ giudiziaria;

d) le eventuali limitate eccezioni alla pubblicazione di documenti

con riferimento alle esigenze di riservatezza delle informazioni ivi

contenute o all’assenza di valore informativo di tali documenti per i

terzi.

5. Il registro deve consentire la ricerca dei dati secondo ciascuna

tipologia di informazione e di documento in esso contenuti. Le

disposizioni contenute nel regolamento assicurano che il registro sia

conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/848.

6. Su richiesta del debitore, del curatore, del commissario

giudiziale, di un creditore, di chiunque vi abbia interesse o

d’ufficio, il giudice delegato o il tribunale competenti possono

limitare la pubblicazione di un documento o di una o piu’ sue parti,

quando sia dimostrata l’esistenza di uno specifico e meritevole

interesse alla riservatezza dell’informazione in esso contenuta. La

richiesta di cui al presente comma sospende gli obblighi di

pubblicazione dei documenti, o della parte di essi, oggetto della

richiesta di esenzione e, qualora la pubblicazione sia gia’ avvenuta,

sospende temporaneamente l’accesso ad essi da parte degli

interessati. Nelle more della decisione, il giudice puo’ imporre una

cauzione al creditore o terzo richiedente.

7. In attuazione degli obiettivi di cui al presente articolo, il

Ministero della giustizia, per la progressiva implementazione e

digitalizzazione degli archivi e della piattaforma tecnologica ed

informativa dell’Amministrazione della Giustizia, in coerenza con le

linee del Piano triennale per l’informatica nella pubblica

amministrazione di cui all’articolo 1, commi 513 e 515, della legge

28 dicembre 2015, n. 208, puo’ avvalersi della Societa’ di cui

all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 24 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai

fini della realizzazione dei predetti servizi di interesse generale,

la Societa’ provvedera’, tramite Consip S.p.A., all’acquisizione dei

beni e servizi occorrenti.

8. Per l’istituzione del registro e’ autorizzata la spesa di 3,5

milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018. Il Ministero della

giustizia, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Banca

d’Italia disciplinano con apposita convenzione, da stipularsi entro

30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, i rispettivi compiti rispetto alla realizzazione,

al funzionamento e al monitoraggio del registro, nonche’ l’eventuale

entita’ della contribuzione finanziaria da parte della Banca

d’Italia.

Art. 4

Disposizioni in materia espropriazione forzata

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all’articolo 492, terzo comma, e’ aggiunto in fine il seguente

periodo: «Il pignoramento deve contenere l’avvertimento che, a norma

dell’articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l’opposizione e’

inammissibile se e’ proposta dopo che e’ stata disposta la vendita o

l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia

fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non

aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non

imputabile.»;

b) all’articolo 503, secondo comma, dopo le parole «dell’articolo

568» sono aggiunte le seguenti: «nonche’, nel caso di beni mobili,

degli articoli 518 e 540-bis»;

c) all’articolo 532, secondo comma, il secondo e il terzo periodo

sono sostituiti dai seguenti: «Il giudice fissa altresi’ il numero

complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i

criteri per determinare i relativi ribassi, le modalita’ di deposito

della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore

a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita

deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono

restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono

istanze a norma dell’articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata

del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di

cui all’articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del

presente codice.»;

d) all’articolo 560:

1) il quarto comma e’ sostituito dal seguente: «Il provvedimento e’

attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice

dell’esecuzione immobiliare, senza l’osservanza delle formalita’ di

cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla

pronuncia del decreto di trasferimento nell’interesse

dell’aggiudicatario o dell’assegnatario se questi non lo esentano.

Per l’attuazione dell’ordine il giudice puo’ avvalersi della forza

pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68.»;

2) al quinto comma, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli

interessati a presentare l’offerta di acquisto hanno diritto di

esaminare i beni in vendita entro sette giorni dalla richiesta. La

richiesta e’ formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e

non puo’ essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina

dei beni si svolge con modalita’ idonee a garantire la riservatezza

dell’identita’ degli interessati e ad impedire che essi abbiano

contatti tra loro.»;

e) all’articolo 569, quarto comma, le parole «puo’ stabilire»

sono sostituite dalle seguenti: «stabilisce, salvo che sia

pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito

svolgimento della procedura,» e dopo le parole «con modalita’

telematiche» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto della

normativa regolamentare di cui all’articolo 161-ter delle

disposizioni per l’attuazione del presente codice»;

f) all’articolo 588, dopo le parole «istanza di assegnazione» sono

aggiunte le seguenti: «, per se’ o a favore di un terzo,»;

g) dopo l’articolo 590, e’ inserito il seguente:

«Art. 590-bis (Assegnazione a favore di un terzo). – «Il creditore

che e’ rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare in

cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del

provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del

terzo a favore del quale deve essere trasferito l’immobile,

depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare. In

mancanza, il trasferimento e’ fatto a favore del creditore. In ogni

caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell’istanza di

assegnazione a norma del presente articolo sono esclusivamente a

carico del creditore.»;

h) all’articolo 591, secondo comma, dopo le parole «fino al

limite di un quarto» sono aggiunte le seguenti: «e, dopo il terzo

tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della meta’»;

i) all’articolo 596, primo comma:

1) dopo le parole: «provvede a formare un progetto di

distribuzione,» sono aggiunte le seguenti: «anche parziale,»;

2) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il progetto di

distribuzione parziale non puo’ superare il novanta per cento delle

somme da ripartire.».

l) all’articolo 615, secondo comma, e’ aggiunto, in fine, il

seguente periodo: «Nell’esecuzione per espropriazione l’opposizione

e’ inammissibile se e’ proposta dopo che e’ stata disposta la vendita

o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia

fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver

potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.»;

m) all’articolo 648, primo comma, la parola «concede» e’

sostituita dalle seguenti: «deve concedere».

2. All’articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 9-sexies e’ sostituito dal seguente: «9-sexies. Il

professionista delegato a norma dell’articolo 591-bis del codice di

procedura civile, entro dieci giorni dalla pronuncia dell’ordinanza

di vendita, deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle

attivita’ svolte. A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo

iniziale, il professionista deposita, con cadenza semestrale, un

rapporto riepilogativo periodico delle attivita’ svolte. Entro dieci

giorni dall’approvazione del progetto di distribuzione, il

professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo finale

delle attivita’ svolte successivamente al deposito del rapporto di

cui al periodo precedente.»;

b) al comma 9-septies, primo periodo, le parole: «il rapporto

riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione

forzata» sono sostituite dalle seguenti: «i rapporti riepilogativi

previsti per i procedimenti di esecuzione forzata».

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e l), si applicano

ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati

successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto.

4. La disposizione di cui al comma 1, lettera d), n. 1), si applica

agli ordini di liberazione disposti, nei procedimenti di esecuzione

forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso

del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto.

5. La disposizione di cui alla lettera e) si applica alle vendite

forzate di beni immobili disposte dopo il sessantesimo giorno dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto.

6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere f) e g), si applicano

alle istanze di assegnazione presentate, nei procedimenti di

esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al

decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto.

7. Ai fini dell’applicazione della disposizione di cui alla lettera

h), si tiene conto, per il computo del numero degli esperimenti di

vendita anche di quelli svolti prima dell’entrata in vigore del

presente decreto.

Art. 5

Accesso degli organi delle procedure concorsuali alle informazioni

contenute nelle banche dati

1. All’articolo 155-sexies delle disposizioni di attuazione del

codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti

periodi: «Ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il

curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono

avvalersi delle medesime disposizioni anche per accedere ai dati

relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di

credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti.

Quando di tali disposizioni ci si avvale nell’ambito di procedure

concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia,

l’autorizzazione spetta al giudice del procedimento.».

Art. 6

Modifiche alla legge fallimentare

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all’articolo 40, dopo il quarto comma, e’ aggiunto il seguente:

«Il comitato dei creditori si considera costituito con

l’accettazione, anche per via telematica, della nomina da parte dei

suoi componenti, senza necessita’ di convocazione dinanzi al curatore

ed anche prima della elezione del suo presidente.»;

b) all’articolo 95, terzo comma, e’ aggiunto in fine il seguente

periodo: «In relazione al numero dei creditori e alla entita’ del

passivo, il giudice delegato puo’ stabilire che l’udienza sia svolta

in via telematica con modalita’ idonee a salvaguardare il

contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei creditori, anche

utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della

procedura da soggetti terzi.»;

c) all’articolo 104-ter, decimo comma, e’ inserito, in fine, il

seguente periodo: «E’ altresi’ giusta causa di revoca, in presenza di

somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto

dell’obbligo di cui all’articolo 110 primo comma.»;

d) all’articolo 163, secondo comma, dopo il n. 2) e’ aggiunto il

seguente: «2-bis) in relazione al numero dei creditori e alla entita’

del passivo, puo’ stabilire che l’adunanza sia svolta in via

telematica con modalita’ idonee a salvaguardare il contraddittorio e

l’effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le

strutture informatiche messe a disposizione della procedura da

soggetti terzi»;

e) all’articolo 175 comma secondo, e’ inserito, in fine, il

seguente periodo: «Quando il tribunale ha disposto che l’adunanza sia

svolta in via telematica, la discussione sulla proposta del debitore

e sulle eventuali proposte concorrenti e’ disciplinata con decreto,

non soggetto a reclamo, reso dal giudice delegato almeno dieci giorni

prima dell’adunanza.».

Art. 7

Societa’ per la Gestione di Attivita’ S.G.A. S.p.a.

1. Le azioni rappresentative dell’intero capitale sociale della

Societa’ per la Gestione di Attivita’ S.G.A. S.p.A., istituita nel

quadro degli interventi di risanamento, ristrutturazione e

privatizzazione del Banco di Napoli di cui al decreto-legge 24

settembre 1996, n. 497, convertito in legge, con modificazioni,

dall’articolo 1 della legge 19 novembre 1996, n. 588 (di seguito

anche «SGA»), per le quali e’ attribuito al Ministero dell’economia e

delle finanze il diritto di pegno ai sensi dell’articolo 3, comma

6-bis, del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito in

legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 19 novembre

1996, n. 588, sono interamente trasferite al Ministero dell’economia

e delle finanze. A fronte del trasferimento, sara’ riconosciuto un

corrispettivo non superiore ad euro 600.000 pari al valore nominale

delle azioni trasferite, determinato sulla base di una relazione

giurata di stima prodotta da uno o piu’ soggetti di adeguata

esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero

dell’economia e delle finanze.

2. Successivamente all’acquisizione da parte del Ministero

dell’economia e delle finanze, la SGA puo’ acquistare sul mercato

crediti, partecipazioni e altre attivita’ finanziarie, nonche’

compiere le ulteriori attivita’ previste dallo statuto, fermo il

rispetto dei requisiti e degli obblighi previsti dalla normativa

applicabile allo svolgimento di determinate tipologie di servizi nei

confronti del pubblico. Dalla data di entrata in vigore del presente

decreto-legge sono abrogati i commi 6 e 6-bis dell’articolo 3 del

decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito in legge, con

modificazioni, dall’articolo 1 della legge 19 novembre 1996, n. 588.

Lo statuto della SGA e’ adeguato alle disposizioni del presente

articolo.

Capo II

Misure in favore degli investitori in banche in liquidazione

Art. 8

Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intendono per:

a) «investitore»: la persona fisica, l’imprenditore individuale,

anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis

causa, che ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati

indicati nell’articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n.

208 (di seguito: «Legge di stabilita’ per il 2016»), nell’ambito di

un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha

emessi;

b) «Banca in liquidazione» o «Banca»: la Cassa di Risparmio di

Ferrara S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca delle

Marche S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca

popolare dell’Etruria e del Lazio S.p.a. in liquidazione coatta

amministrativa, la Cassa di risparmio di Chieti S.p.a. in

liquidazione coatta amministrativa;

c) «Nuova Banca»: la Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., la

Nuova Banca delle Marche S.p.a., la Nuova Banca popolare dell’Etruria

e del Lazio S.p.a., la Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.a.,

istituite dall’articolo 1 del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183;

d) «Fondo di solidarieta’»: il Fondo istituito dall’articolo 1,

comma 855, della legge di stabilita’ per il 2016;

e) «Fondo»: il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi quale

gestore del Fondo di solidarieta’ di cui alla lettera d);

f) «prestazione dei servizi e delle attivita’ di investimento

relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti

finanziari subordinati»: la prestazione di ciascuno dei servizi ed

attivita’ di cui all’articolo 1, comma 5, e all’articolo 25-bis del

testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione

finanziaria di cui al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n.

58, ove nella prestazione di tale servizi o attivita’ sono stati in

qualsiasi forma e con qualsiasi modalita’ acquistati o sottoscritti

dall’investitore i suddetti strumenti finanziari subordinati,

nell’ambito di un rapporto negoziale con la Banca in liquidazione;

g) «MTS»: il Mercato telematico all’ingrosso dei titoli di Stato

(MTS) gestito dalla Societa’ per il Mercato dei Titoli di Stato – MTS

S.p.A.

Art. 9

Accesso al Fondo di solidarieta’ con erogazione diretta

1. Gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari di

cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) entro la data del 12 giugno

2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in

liquidazione possono chiedere al Fondo l’erogazione di un indennizzo

forfettario dell’ammontare determinato ai sensi del comma 3, al

ricorrere di una delle seguenti condizioni:

a) patrimonio mobiliare di proprieta’ dell’investitore di valore

inferiore a 100.000 euro;

b) ammontare del reddito lordo dell’investitore ai fini

dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nell’anno 2015

inferiore a 35.000 euro.

2. Il valore del patrimonio mobiliare di cui al comma 1, lettera

a), risulta dalla somma di:

a) patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2015, esclusi gli

strumenti finanziari di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a),

calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale

per l’inclusione e le politiche sociali di concerto con il Ministero

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze 29 dicembre

2015, n. 363, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione

sostitutiva unica (DSU), nonche’ delle relative istruzioni per la

compilazione, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

b) il corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti

finanziari di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), detenuti alla

data della risoluzione delle Banche in liquidazione, al netto degli

oneri e spese direttamente connessi all’operazione di acquisto.

3. L’importo dell’indennizzo forfetario e’ pari all’80 per cento

del corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti finanziari di

cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12

giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in

liquidazione, al netto di:

a) oneri e spese direttamente connessi all’operazione di acquisto;

b) la differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti

finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un Buono del

Tesoro poliennale in corso di emissione di durata finanziaria

equivalente oppure il rendimento ricavato tramite interpolazione

lineare di Buoni del Tesoro Poliennali in corso di emissione aventi

durata finanziaria piu’ vicina.

4. Ai fini del calcolo della differenza di cui al comma 3, lettera

b), il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e’ rilevato

alla data di acquisto o di sottoscrizione, mentre il rendimento del

Buono del Tesoro Poliennale di durata finanziaria equivalente o dei

BTP usati per l’interpolazione e’ determinato sulla base della loro

quotazione di chiusura, alla medesima data, nel mercato regolamentato

dei titoli di Stato MTS.

5. L’importo di cui al comma 3, lettera b), e’ calcolato

moltiplicando tra loro:

a) la differenza tra i rendimenti di cui al comma 4;

b) gli anni e la frazione d’anno trascorsi dalla data di acquisto o

di sottoscrizione degli strumenti finanziari subordinati e la data

del provvedimento di risoluzione delle Banche in liquidazione;

c) il corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti

finanziari subordinati al netto di oneri e spese direttamente

connessi all’operazione di acquisto.

6. L’istanza di erogazione dell’indennizzo forfetario deve essere

presentata, a pena di decadenza, entro quattro mesi dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La

presentazione di tale istanza non consente il ricorso alla procedura

arbitrale di cui all’articolo 1, commi da 857 a 860 della legge 28

dicembre 2015, n. 208.

7. L’istanza di erogazione dell’indennizzo forfetario e’

indirizzata al Fondo. Nell’istanza sono indicati:

a) il nome, l’indirizzo e l’elezione di un domicilio, anche

digitale;

b) la Banca in liquidazione presso la quale l’investitore ha

acquistato gli strumenti finanziari subordinati;

c) gli strumenti finanziari subordinati acquistati, con indicazione

della quantita’, del controvalore, della data di acquisto, del

corrispettivo pagato, degli oneri e spese direttamente connessi

all’operazione di acquisto e, ove disponibile, del codice ISIN.

8. L’investitore allega all’istanza i seguenti documenti:

a) il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;

b) i moduli di sottoscrizione o d’ordine di acquisto;

c) attestazione degli ordini eseguiti;

d) copia della richiesta di pagamento, alla Banca in liquidazione,

del credito relativo agli strumenti finanziari subordinati;

e) una dichiarazione sulla consistenza del patrimonio mobiliare,

calcolato ai sensi del comma 2, ovvero sull’ammontare del reddito di

cui al comma 1, lettera b), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni

penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsita’

negli atti a norma dell’articolo 76 del citato decreto del Presidente

della Repubblica n. 445 del 2000.

9. Il Fondo verifica la completezza della documentazione e, sulla

base di questa, la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1,

calcola l’importo dell’indennizzo ai sensi del comma 3 e procede alla

liquidazione entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta.

10. Gli investitori che intendono accedere alle risorse del Fondo

di solidarieta’ e che non hanno presentato l’istanza di erogazione

dell’indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono

esperire, in via alternativa a tale istanza, la procedura arbitrale

di cui all’articolo 1, commi da 857 a 860 della legge 28 dicembre

2015, n. 208. L’attivazione della procedura arbitrale preclude la

possibilita’ di esperire la procedura di cui ai commi da 1 a 9. Ove

questa sia stata gia’ attivata la relativa istanza e’ improcedibile.

L’istanza di erogazione dell’indennizzo forfetario di cui ai commi da

1 a 9 in relazione a strumenti finanziari acquistati entro la data

del 12 giugno 2014 non preclude l’accesso, da parte dei medesimi

investitori, alla procedura arbitrale in relazione a strumenti

finanziari acquistati oltre la suddetta data.

Art. 10

Disposizioni transitorie ed abrogazione di norme

1. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono

apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 856 e’ sostituito dal seguente: «856. Il Fondo di

solidarieta’ e’ alimentato, sulla base delle esigenze finanziarie

connesse alla corresponsione delle prestazioni dal Fondo

interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell’articolo

96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di

cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.»;

b) al comma 857, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle

seguenti: «centottanta giorni».

Capo III

Altre disposizioni finanziarie

Art. 11

Attivita’ per imposte anticipate

1. Le imprese interessate dalle disposizioni di cui all’articolo 2,

commi da 55 a 57, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,

come successivamente integrato dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n.

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.

214, possono optare, con riferimento all’ammontare di attivita’ per

imposte anticipate pari alla differenza di cui al successivo comma 2,

per il mantenimento dell’applicazione delle predette disposizioni al

ricorrere delle condizioni ivi previste. L’opzione e’ esercitata

entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

e’ irrevocabile e comporta l’obbligo del pagamento di un canone annuo

fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2029. Il canone e’

deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

2. Il canone e’ determinato annualmente applicando l’aliquota

dell’1,5 per cento alla differenza tra l’ammontare delle attivita’

per imposte anticipate e le imposte versate.

3. L’ammontare delle attivita’ per imposte anticipate di cui al

comma 2 e’ determinato ogni anno sommando algebricamente:

a) la differenza, positiva o negativa, tra le attivita’ per imposte

anticipate cui si applicano i commi da 55 a 57 del citato articolo 2

del decreto-legge n. 225 del 2010, iscritte in bilancio alla fine

dell’esercizio e quelle iscritte alla fine dell’esercizio in corso al

31 dicembre 2007;

b) le attivita’ per imposte anticipate trasformate in credito

d’imposta ai sensi delle disposizioni di cui ai predetti commi da 55

a 57 dell’articolo 2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010.

4. Ai fini della determinazione delle imposte versate di cui al

comma 2 si tiene conto dell’IRES, comprese le relative addizionali,

versata con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre

2008 e ai successivi, e dell’IRAP versata con riferimento ai periodi

d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 e ai successivi. Si tiene

altresi’ conto dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 15, commi

10, 10-bis e 10-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e

dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 176, comma 2-ter, del

testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, versate con

riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 e

successivi, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014.

5. Se le imposte versate di cui al comma 4 superano le attivita’

per imposte anticipate di cui al comma 3, il canone non e’ dovuto.

6. In caso di partecipazione delle imprese di cui al comma 1 al

consolidato nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del

predetto testo unico delle imposte sui redditi, ai fini della

determinazione della differenza di cui al comma 2, per imposte

versate si intendono l’IRES versata dalla consolidante, le

addizionali all’IRES, l’IRAP e le imposte sostitutive di cui al comma

4 versate dai soggetti partecipanti al consolidato che rientrano tra

le imprese di cui al comma 1; l’ammontare delle attivita’ per imposte

anticipate di cui al comma 3 e’ dato dalla somma dell’ammontare delle

attivita’ per imposte anticipate di cui al comma 3 delle singole

imprese di cui al comma 1 partecipanti al consolidato.

7. Il versamento del canone e’ effettuato per ciascun anno entro il

termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi a

decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015. In caso

di partecipazione delle imprese di cui al comma 1 al consolidato

nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del citato testo unico

delle imposte sui redditi, il versamento e’ effettuato dalla

consolidante.

8. Qualora a partire dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2008 le

imprese di cui al comma 1 abbiano incrementato le attivita’ per

imposte anticipate cui si applicano i commi da 55 a 57 dell’articolo

2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010, in qualita’ di societa’

incorporante o risultante da una o piu’ fusioni o in qualita’ di

beneficiaria di una o piu’ scissioni, ai fini della determinazione

dell’ammontare delle attivita’ per imposte anticipate di cui al comma

3, si tiene conto anche delle attivita’ per imposte anticipate

iscritte alla fine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 nei

bilanci delle societa’ incorporate, fuse o scisse e delle attivita’

per imposte anticipate trasformate in credito d’imposta dalle

societa’ incorporate, fuse o scisse; ai fini della determinazione

delle imposte versate di cui al comma 4 si tiene conto anche delle

imposte versate dalle societa’ incorporate, fuse o scisse.

9. A partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31

dicembre 2015, le imprese interessate dalle disposizioni di cui

all’articolo 2, commi da 55 a 57, del citato decreto-legge n. 225 del

2010, che non abbiano esercitato l’opzione entro i termini di cui al

comma 1 e che incorporino o risultino da una o piu’ fusioni di altre

imprese, oppure siano beneficiarie di una o piu’ scissioni possono

esercitare l’opzione di cui al medesimo comma 1 entro un mese dalla

chiusura dell’esercizio in corso alla data in cui ha effetto la

fusione o la scissione.

10. Se non e’ effettuata l’opzione di cui al comma 1, i commi da 55

a 57 dell’articolo 2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010, si

applicano all’ammontare delle attivita’ per imposte anticipate

iscritte in bilancio diminuite della differenza, se positiva, di cui

al comma 2. In caso di partecipazione al consolidato fiscale, la

predetta differenza viene attribuita alle societa’ partecipanti in

proporzione alle attivita’ per imposte anticipate di cui ai citati

commi da 55 a 57 detenute da ciascuna di esse.

11. Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione

del canone di cui al comma 1, nonche’ per il relativo contenzioso, si

applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

12. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono

stabilite le disposizioni attuative del presente articolo,

13. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo valutate in

224,3 milioni di euro per l’anno 2016, in 101,7 milioni di euro per

l’anno 2017, in 128 milioni di euro per l’anno 2018, in 104,8 milioni

di euro per l’anno 2019, in 80,7 milioni di euro per l’anno 2020, in

58,6 milioni di euro per l’anno 2021, in 39,1 milioni di euro per

l’anno 2022, in 32,2 milioni di euro per l’anno 2023, in 22 milioni

di euro per l’anno 2024, in 17,6 milioni di euro per l’anno 2025, in

15,8 milioni di euro per l’anno 2026, in 14,8 milioni di euro per

l’anno 2027 e in 3,8 milioni di euro per l’anno 2028, sono destinate:

a) quanto a 124,3 milioni di euro per l’anno 2016, al Fondo di cui

all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e

successive modificazioni;

b) quanto a 100 milioni di euro per l’anno 2016, al Fondo di cui

all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come

rifinanziato ai sensi dell’articolo 1, comma 639, della legge 28

dicembre 2015, n. 208;

c) quanto a 101,7 milioni di euro per l’anno 2017, in 128 milioni

di euro per l’anno 2018, in 104,8 milioni di euro per l’anno 2019, in

80,7 milioni di euro per l’anno 2020, in 58,6 milioni di euro per

l’anno 2021, in 39,1 milioni di euro per l’anno 2022, in 32,2 milioni

di euro per l’anno 2023, in 22 milioni di euro per l’anno 2024, in

17,6 milioni di euro per l’anno 2025, in 15,8 milioni di euro per

l’anno 2026, in 14,8 milioni di euro per l’anno 2027 e in 3,8 milioni

di euro per l’anno 2028, al Fondo per interventi strutturali di

politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge

29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge

27 dicembre 2004, n. 307.

14. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12

Fondo di solidarieta’ per la riconversione e riqualificazione

professionale del personale del credito

1. Limitatamente agli anni 2016 e 2017, ferma restando la modalita’

di finanziamento prevista dall’articolo 33, comma 3, del decreto

legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la finalita’ di cui al comma 9

lettera b) dell’articolo 26 del medesimo decreto n. 148 del 2015, con

riferimento al Fondo di solidarieta’ per la riconversione e

riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e

del reddito del personale del credito, puo’ essere riconosciuta, nel

quadro dei processi di agevolazione all’esodo, in relazione a

lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento

di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni. L’operativita’

delle disposizioni di cui al primo periodo e’ subordinata

all’emanazione del regolamento di adeguamento della disciplina del

Fondo, da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle

finanze entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto. Dall’attuazione di quanto previsto

dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per

la finanza pubblica.

Capo IV

Copertura finanziaria

Art. 13

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 6, 3, comma 8 e 7,

pari complessivamente a 4,3 milioni di euro per l’anno 2016, a 3,6

milioni di euro per l’anno 2017 e a 3,5 milioni di euro per l’anno

2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato

di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno

2016, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3,7 milioni di

euro per l’anno 2016, l’accantonamento relativo al Ministero della

giustizia e, quanto a 0,6 milioni di euro per l’anno 2016, a 3,6

milioni di euro per l’anno 2017 e a 3,5 milioni di euro per l’anno

2018, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle

finanze.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione

in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi’ 3 maggio 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei

ministri

Padoan, Ministro dell’economia e

delle finanze

Orlando, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Orlando

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