venti anni agresti

Societario – Postergazione Finanziamenti Soci ex artt. 2467 e 2497 quinques c.c. – Fideiussioni e Garanzie prestate dal socio – Estensione postergazione a finanziamenti in qualunque forma effettuati.

14 Dicembre 2012 Categoria:

Giurisprudenza di merito sempre più allineata sulla natura “postergata” dei finanziamenti soci “in qualsiasi forma effettuati”, anche indiretto o “camuffato”, mediante fideiussioni e garanzie personali o reali del socio ovvero mediante finanziamenti erogati da terzi interposti-correlati riconducibili al socio ovvero mediante pagamento di debiti sociali .

Tribunale Udine 3.3.11, Banca borsa tit. cred. 2012, 2, II, 224 (s.m.) (nota di: Balp)

Fideiussioni e garanzie del socio a favore della società, prestate in un particolare momento di indebitamento della società rientrano nel concetto normativo di “finanziamenti in qualsiasi forma effettuati”. L’art. 2467 c.c. deve applicarsi a qualsiasi forma di sostegno finanziario del socio alla società, anche indiretto o “camuffato”, che implichi un suo diritto alla restituzione.

Tribunale Padova 16.5.11, Banca borsa tit. cred. 2012, 2, II, 224 (s.m.) (nota di: Balp)

Nella formulazione dell’art. 2467 c.c. rientrano sia le operazioni di credito tipiche, sia le prestazioni di garanzie reali o personali dei soci. Nella formulazione dell’art. 2467 c.c. rientrano altresì i finanziamenti indiretti del socio, erogati da terzi, ed in particolare le fattispecie di interposizione fittizia o reale e di finanziamento erogato da terzi correlati o comunque riconducibili al socio.

Tribunale Savona 27.6.07, Redazione Giuffrè 2009

Ai sensi dell’art. 2467 c.c., le fideiussioni prestate dai soci di società a responsabilità limitata devono considerarsi finanziamenti a favore della società quando, anche in considerazione dell’attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. Ciò comporta che il rimborso dei finanziamenti ai soci è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

Tribunale Tivoli 30.9.10, Redazione Giuffrè 2010

In tema di concordato preventivo, il pagamento di debiti sociali da parte di un socio costituisce un finanziamento del socio stesso, come tale postergato nella restituzione ex art. 2467 c.c..